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      Trento, 23 ottobre 2007 
        IL PIANO DELLA MOBILITA’ DELLA PROVINCIA  
        SIA COERENTE CON IL PROTOCOLLO TRASPORTI  
        DELLA CONVENZIONE DELLE ALPI 
        Proposta di mozione presentata da Roberto Bombarda 
      consigliere provinciale dei Verdi e Democratici per L’Unione 
      Il Protocollo attuativo "Trasporti" della  Convenzione delle Alpi è stato approvato nel corso della VI Conferenza delle  Alpi, tenutasi a Lucerna il 30-31 ottobre 2000. 
      L'obiettivo "generale" previsto dal trattato, che  le Parti contraenti si impegnano a perseguire è: 
      L'attuazione di una politica sostenibile dei trasporti (art.  1), tesa a:  
        - ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal  traffico intraalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per  l'uomo, la fauna, la flora ed i loro habitat (articolo 1, co. 1, let. a);  
        - contribuire allo sviluppo sostenibile dello spazio vitale  e delle attività economiche (articolo 1, let. b);  
        - limitare per quanto possibile l'impatto che possa  compromettere il ruolo e le risorse del territorio alpino nonché la  conservazione dei suoi paesaggi naturali e culturali (articolo 1, let. c);  
        - garantire il traffico intraalpino e transalpino  incrementando l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di trasporto e favorendo i  vettori meno inquinanti e con minor consumo di risorse ad un costo  economicamente sopportabile (articolo 1, let. d);  
        - assicurare condizioni di concorrenza equilibrata tra i  singoli vettori (articolo 1, let. e);  
      - osservare i principi di precauzione, prevenzione e  causalità (articolo 1, co. 2).  
      Il Protocollo inoltre, prevede una serie di impegni volti  all'adozione di specifiche misure a carico delle Parti. In particolare, esse  possono essere divise in 3 differenti livelli:  
      1. Strategie, programmi e progetti: per quanto attiene la  strategia generale della politica dei trasporti, le Parti contraenti si  impegnano a: 
        - attuare una gestione razionale e sicura dei trasporti nel  contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera  (articolo 7, co. 1);  
        - realizzare verifiche di opportunità, valutazioni  dell'impatto ambientale e analisi dei rischi (art. 8) nel caso di grandi  costruzioni, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di  trasporto esistenti In particolare è previsto l'impegno ad effettuare  consultazioni preventive con le Parti nel caso di infrastrutture aventi un significativo  impatto transfrontaliero, fatte salve le opere già decise al momento  dell'approvazione del Protocollo (articolo 8, co. 2); 
      2. Misure tecniche: per quanto concerne le misure tecniche,  le Parti contraenti si impegnano a: 
        - promuovere l'istituzione ed il potenziamento di sistemi di  trasporto pubblico ecocompatibile e orientati agli utenti (art. 9);  
        - sfruttare la particolare idoneità della ferrovia per  soddisfare la domanda di trasporto a lunga distanza ed al fine di un migliore  sfruttamento della rete ferroviaria (per il trasporto su rotaia) per la  valorizzazione economica e turistica del territorio alpino (art. 10);  
        - potenziare la navigazione al fine della riduzione della  quota di transito terrestre del trasporto merci (articolo 10, co. 2);  
        - astenersi dalla costruzione di nuove strade di grande  comunicazione per il trasporto transalpino (articolo 11, co. 1);  
        - realizzare progetti stradali di grandi comunicazione per  il trasporto intraalpino solo a patto che siano osservate le condizioni richieste  dall'articolo 11, co. 2;  
        - ridurre per quanto possibile, l'impatto ambientale e  acustico prodotto dal traffico aereo (art. 12);  
        - limitare e all'occorrenza vietare il lancio da aeromobili  all'esterno di aerodromi (art. 12);  
        - migliorare il sistema dei trasporti pubblici che collega  gli aeroporti siti nelle vicinanze delle alpi con le diverse regioni alpine,  per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare la  pressione sull'ambiente (articolo 12, co. 2);  
        - valutare gli effetti prodotti sul settore dei trasporti  dalle installazioni di nuovi impianti turistici e ad adottare, all'occorrenza,  provvedimenti di precauzione e di compensazione (art. 13);  
        - creare e conservare zone di bassa intensità di traffico o  vietate al traffico, nonché l'istituzione di località turistiche vietate al  traffico e tutte le misure atte a favorire l'accesso ed il soggiorno dei  turisti senza automobile (articolo 13, co. 2);  
        - applicare il principio di causalità e sostenere  l'applicazione di un sistema di calcolo capace di individuare i costi  d'infrastruttura e quelli esterni, al fine di riuscire ad introdurre  progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo i  costi reali (art. 14). 
      3. Monitoraggio e controllo: per quello che invece riguarda  il monitoraggio ed il controllo, le Parti contraenti si impegnano a: 
        - registrare ed aggiornare periodicamente, secondo uno  schema unitario, lo stato attuale e l'evoluzione dell'offerta e  dell'utilizzazione delle infrastrutture di trasporto, nonché la riduzione  dell'impatto ambientale in un apposito documento di riferimento per verificare  i risultati dei provvedimenti attuativi (art. 15);  
        - adottare obiettivi di qualità ambientale tesi al  raggiungimento della sostenibilità dei trasporti e predisporre standard e di  indicatori adeguati alle specifiche condizioni del territorio alpino al fine di  quantificare l'evoluzione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute provocato  dai trasporti (art. 16). 
      Il Protocollo Trasporti è già assunto nella normativa di  Francia, Svizzera, Austria, Germania, Liechtenstein, Austria e Slovenia. Per  quanto riguarda l’Italia è in corso a livello parlamentare l’iter per  l’approvazione, che ha già superato l’esame a livello di commissione.  
        L’articolo 52 della LP 20 marzo 2000, n. 3 ha introdotto  nella legislazione della Provincia di Trento il Piano provinciale della  mobilità. Il disegno di legge n. 253/XIII “Pianificazione urbanistica e governo  del territorio”, la cui presentazione in aula è prevista nei primi mesi del 2008,  sostituisce all’articolo 147 quello relativo al Piano citato, il quale nella  nuova formulazione “costituisce lo strumento pianificatorio per l’attuazione  delle politiche provinciali e per la programmazione degli interventi in materia  di mobilità, in attuazione del Piano urbanistico provinciale…” (e dello statuto  di autonomia). Inoltre il Piano “… ha efficacia conformativa sotto il profilo  urbanistico e prevale su ogni altro strumento di pianificazione territoriale  per gli interventi espressamente definiti a livello cartografico…”. 
        Vista dunque la rilevanza del documento, sarebbe importante  se lo stesso fosse ispirato, nei principi e nei contenuti, al Protocollo  Trasporti della Convenzione delle Alpi, testo già recepito nelle normative dei  Paesi alpini, al momento Italia esclusa (si presume ancora per poco). 
      Ciò premesso 
      il Consiglio impegna la Giunta provinciale 
      1. ad ispirare il Piano provinciale della Mobilità ai  principi ed ai contenuti del Protocollo Trasporti della Convenzione delle Alpi; 
      2. ad incentivare e favorire tutte le iniziative per  attuare gli stessi principi ed in particolare ad incentivare e favorire il  trasferimento delle merci da gomma a rotaia ed il trasporto intermodale. 
      Cons. prov. dott. Roberto Bombarda 
        
    
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ROBERTO  
BOMBARDA 
   
  BIOGRAFIA 
    
   
   
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